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REGOLAMENTAZIONE DELLO SCI, IN PISTA E FUORIPISTA, SULLE AREE SCIABILI DEL COMUNE DI LIVIGNO (SO)19/02/2010
1. Tutti gli sciatori, qualunque sia la disciplina praticata (sci, carving, snowboard, telemark, ecc....), devono attenersi al "Decalogo comportamentale dello sciatore", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 2. Dalla data odierna, fino alla revoca della presente, all'interno delle aree sciabili del Comune di Livigno (SO), servite da impianti di risalita, è vietato lo sci fuori pista in ogni sua specialità, ad esclusione delle guide alpine italiane e straniere abilitate (art. 4 della Legge 2/1/1989, n 6 "Ordinamento della professione della guida alpina" e degli artt. 20-26 "Regolamento regionale 6/12/2004 n. 10" ) e delle persone accompagnate dalle stesse, sotto la responsabilità delle medesime guide alpine; 3. Tutti gli impianti di risalita devono essere dotati della segnaletica, conforme a quella prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.12.2005, nonchè di cartelli, di adeguate dimensioni, scritti con caratteri ben visibili e facilmente comprensibili in lingua italiana - tedesca - inglese e francese, che riportino il decalogo sopra-citato, il divieto di che trattasi, nonchè le sanzioni che verranno applicate. Tali cartelli devono essere posizionati sia alla partenza (nelle immediate vicinanze degli apparecchi di controllo delle tessere skipass) sia nella zona d'arrivo o di sganciamento di ogni impianto, nella posizione più visibile agli utenti; 4. Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

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